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nel seguito dimostrerò, si venne a mutare il carattere che tale istituzione aveva in diritto Romano. Infatti non si ritenne più che cancellasse l'adizione dell'eredità, ma la si considerò come un semplice diritto di preferenza, tra i creditori del defunto e quelli dell' erede, non bastante a perseguitare i beni già alienati da questo.

Notevoli furono dunque le innovazioni introdotte nella dottrina Romana riguardante la separazione dei patrimoni durante l'antico Diritto Francese, e non subirono veruna alterazione nel periodo intermediario, cioè dalla Rivoluzione Francese alla promulgazione del Codice Napoleone poichè, mentre la legge del 3 Messidoro Anno III, che organizzava un nuovo sistema ipotecario, e che non andò mai in vigore, neppure se ne occupava, la legge dell'11 Brumajo anno VII all'art. 14 Cap. V. mostrava che intorno a questa materia voleva riferirsi alle leggi già esistenti.

Il 29 Marzo 1804 venne promulgata l'ultima parte del Codice Napoleone, ma questo fu lungi dal togliere la separazione dai traviamenti del diritto Consuetudinario Francese e ricondurla con utili modificazioni ai sani principii del diritto Romano. Intento ad estendere ad essa una delle più importanti riforme del nostro secolo, che tanto contribui allo sviluppo del credito, l'iscrizione, cioè, e pubblicità nei libri ed uffici ipotecari, di tutti i vincoli che affettano gli immobili, trascurò di essere chiaro e trattando in un modo imperfetto questa materia tanto intricata, l'avvolse in una profonda oscurità, sicchè anche al giorno d'oggi e commentatori e trattatisti si affannano ognora, onde poter scoprire la mente del legislatore Francese, che ci lasciava quei pochi e disordinati articoli intorno ad essa (1).

L'Italia pure, cedendo agli imperiosi dettati della scienza, abbandonato in gran parte il Diritto Romano ed avendo tolto a modello il Codice Napoleone, nelle diverse legislazioni che reggevano le sparse sue membra, venne a regolare la separazione dei patrimoni in un modo nuovo, ma incompleto.

Solo il Codice Parmense, promulgato nel 1820 e giustamente lodato per le molte e utili riforme che specialmente nel sistema ipotecario introdusse, sdegnando di farsi in tutto servile imitatore del diritto francese, come aveva fatto il Codice delle Due Sicilie del 1819, osò spingersi innanzi e risolvere affermativamente la questione tanto controvertita, se la Separazione sia una vera e propria garanzia reale.

Il Codice Generale Austriaco, che resse il Lombardo-Veneto, ed è tuttora vigente nelle Provincie Venete, e che invece di accogliere il principio: le mort saisit le vif del Codice Napoleone rimase fedele all' adizione dell' eredità, anche rispetto alla separa

(1) Rinvio al DOLLINGER: op. cit. Sez. 4. n.o 42, pag. 28 e seg.; e al RIGHINI op. cit. pag. 17 e seg. e pag. 56 e seg. che ampiamente e con molta dottrina svolsero questa parte, chi si mostrasse desideroso di conoscere i diversi sistemi, che intorno alla separazione dei patrimoni, di fronte al Cod. Nap. furono sostenuti.

zione dei patrimoni volle seguire la chiara e semplice Dottrina Romana, aggiungendovi il diritto di prenotazione (1) e inoltre richiese che la separazione fosse domandata prima dell'aggiudicazione dell' eredità, mentre il D. Romano concedeva questo benefizio, come osserva il Carabelli, (2) dopo che l'erede coll'adizione era divenuto assoluto proprietario dei beni ereditati.

Il Regolamento legislativo per gli Stati Pontifici del 1834, il Motuproprio Toscano del 1836, il Codice della Repubblica e Cantone Ticino del 1837, il Codice Albertino del 1843, il Codice Estense del 1851 copiarono, chi specialmente il Codice Napoleone e chi il Codice Parmense, introducendovi leggiere modificazioni (3).

Doveva soltanto spettare al nostro Codice Civile Italiano il vanto di aver saputo meglio d'ogni altro riordinare l' Istituto della Separazione del Patrimonio del defunto da quello dell' erede nel Titolo XXIV del Libro III, uniformandosi in gran parte alla saggia dottrina romana.

(1) Intorno alla natura di questa prenotazione si consulti BasEvi: Annotazioni pratiche al Codice Civile Austriaco 7.a ediz. pag. 83, n.o 2 e RIGHINI op. cit. pag. 36.

(2) CARABELLI: Il Diritto Ipotecario, vol. I.o parte I, Cap. 2, §. 8, n.o 4. (3) Chi voglia studiare dettagliatamente la separazione dei patrimoni nei diversi Codici delle varie Provincie d'Italia consulti la chiara esposizione, che al §. 5, pag. 8 e seg. e pag. 57, op. cit. ne fa il RIGHINI, e specialmente sul Motuproprio Toscano, il SABATINI: Sistema Ipotecario Toscano tit. I.° cap. VIII.°

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CAPITOLO III.

Dei rapporti tra i creditori del defunto e quelli dell' erede risultanti dal benefizio della separazione dei patrimoni.

Dopo aver accennato che cosa sia la separazione dei patrimoni, e dopo aver delineato a grandi tratti quale sia stato il suo svolgimento storico, una delle prime e più importanti questioni, che si presentano a chi si faccia attentamente a studiar questo soggetto tanto interessante e nel tempo stesso tanto sottile, si è quella di sapere, se la separazione rescinda o no l'adizione dell' eredità. E non si creda essere questa una questione puramente accademica, poichè essa servirà ad appianare una delle maggiori difficoltà, che intorno a questa materia s'incontrano nella Giurisprudenza circa a determinare in un modo chiaro e netto, quali siano i rapporti tra i creditori del defunto e quelli dell'erede, quando la separazione sia avvenuta. Ma qui, tralasciando di alcuni di minor importanza (1), ci facciamo incontro a tre sistemi diversi che è prezzo dell' opera studiare attentamente procurando per quanto sia possibile di essere guidati nella loro disamina dai soli principii di ragione e di equità, andando scevri da qualsiasi idea preconcetta, che ci induca in qualche errore.

PRIMO SISTEMA (2). — La separazione dei patrimoni rescinde in un modo assoluto e perpetuo l'adizione dell' eredità. Secondo questa dottrina severa, professata da Paolo e Ulpiano, coloro che avevano chiesta la separazione dei patrimoni avevano con quel fatto solo mostrato, che essi intendevano di essere abbastanza cautelati da quei beni della successione, sui quali fino allora avevano potuto fare assegnamento, recesserunt a persona heredis et bona secuti sunt. Essi rinunziavano perciò a quei diritti, che, per la confusione risultante dalla accettazione pura e semplice dell'eredità per parte dell'erede, avrebbero potuto esercitare anche sui beni di quello in concorrenza dei suoi creditori personali. Secondo questo sistema dunque la separazione rescinde in un modo assoluto e perpetuo l'adizione

(1) Vedi quello combattuto dal BARAFORT: op. cit. n.o 219, pag. 394 e dal MASSON: op. cit. al n.o 116 bis, pag. 201.

(2) Questo sistema era seguito nel D. Romano non esclusivamente, come sembrerebbe ritenere il DOLLINGER op. cit. §. 2, n. 36, pag. 21 e seg. ma da una scuola capitanata da Paolo (1.5, Dig. De Sep.) e Ulpiano (1. 1, §. 17 Dig. De Sep). Nell'antico D. Consuetudinario Francese è il solo D'Espeisses (Titolo delle Esecuzioni n.o 9), che accoglie tale dottrina, seguita da alcuni, come nel seguito vedremo, anche di fronte al Cod. Nap. invocando l'art. 879.

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