Imej halaman
PDF
EPUB

dell' eredità. Si considerano i due patrimoni come tuttora distinti e separati, e due le classi dei creditori coi rispettivi loro diritti, sicchè sull' asse ereditario potranno esclusivamente far valere le loro pretese i creditori del defunto, sul patrimonio dell'erede i suoi creditori personali.

Quali dunque saranno i rapporti tra i creditori del defunto e quelli dell'erede secondo questo sistema? Essi si considereranno, come delle persone estranee, tra le quali non è interceduto nessun fatto, che possa in un'epoca qualunque, sia presente, sia remota, venire ad alterare le loro condizioni rispettive. Dunque i creditori ereditari, che hanno ottenuta la separazione dei patrimoni, e non furono per intiero soddisfatti non potranno addurre veruna pretesa sui beni dell'erede, nonostante che i suoi creditori personali fossero già stati pagati.

SECONDO SISTEMA (1). La separazione dei patrimoni, mentre non rescinde l'adizione dell'eredità rispetto all' erede, la fa considerare come non avvenuta nei rapporti tra i creditori del defunto e quelli dell'erede. È questa una

(1) Nell'antico Diritto Consuetudinario Francese tale dottrina si trova infatti professata dal LEBRUN: op. cit. lib. 4, cap. 2, sez. 1, n.o 26, 27; DOMAT: op. cit. lib. III, tit. 2, sez. 1, n.o 9; RAVIOT sur PÉRIER: op. cit. quest. 291; MONTVALLON: cap. 3, art. 17; POTHIER: Succ. cap. 5, art. 4 e all' introduzione della Coûtume d'Orleans al tit. 17, n.o 129. Di fronte al C. Nap. sostengono pure tale dottrina; MALLEVILLE: sull'art. 878; MARCADE: Explication théorique et pratique du Code Napoléon t. 3.o art. 881, II, §. 404; MOURLON: 2. Examen du Code Napoléon t. 2, pag. 192, come pure nell' Examen critique des Priv. et des Hyp. di TROPLONG; DOLLINGER: op. cit. n.o 135, pag. 158.

dottrina, che incontrò special favore nel diritto Consuetudinario francese, appo quasi tutti gli scrittori antichi e alcuni tra i moderni. Per essi, fondandosi su un'interpretazione erronea, a parer mio, della legge 3 Dig. De Sep. di Papiniano, come in seguito mi sforzerò di dimostrare, la separazione dei patrimoni non è altro che un diritto di preferenza tra i creditori, una garanzia speciale, che conseguono i creditori del defunto in confronto di quelli dell'erede, che rimane del tutto estraneo.

I diritti dell' erede, dicono, non subiranno nessun mutamento, non patiranno nessun danno dall' essere stata chiesta la separazione. Di fronte all'erede, la separazione dei patrimoni dunque non rescinderà l'adizione dell' eredità, non farà nascere un'eccezione alla massima « qui semel heres nunquam desinit esse heres » e all'altra «semel heres semper heres ». La confusione dei patrimoni, che esso stesso ha mostrato volere, accettando puramente e semplicemente, di fronte a lui continuerà a sussistere. Per lui i creditori dell' eredità sono divenuti creditori suoi alla pari di quelli che già aveva in precedenza « Il reste héritier absolu tenu d'acquitter intégralement toutes les créances » dice il Marcadé a questo proposito. Egli non fa veruna differenza tra di loro e poco gli importerebbe, che quei beni, che forse dovrà aggiungere a quelli ereditari per essere liberato da qualsiasi obbligazione serviranno a soddisfare i suoi creditori personali in precedenza dei creditori ereditari o in concorrenza con quelli. Non così i creditori. Quelli personali dell'erede, riconoscono è vero la ragionevolezza del diritto accordato dalla legge ai creditori del defunto, in forza del quale possono a loro arbitrio o ricusare di correre la fede di un debitore nuovo, o confusi i due patrimoni, concorrere assieme su quelli a soddisfare i loro crediti. Ma non ammettono, che al tempo stesso possano e chiedere, che i patrimoni siano tenuti distinti e volere godere dei vantaggi, che resulterebbero per loro qualora la confusione fosse avvenuta.

A dire il vero con questo sistema si viene ad accordare ai creditori ereditari, che non furono pienamente soddisfatti precisamente ciò che voleva Papiniano. Ma l'errore, al mio debole parere, in cui incorsero gli antichi scrittori francesi accogliendo tale opinione fu, come ho già avvertito, nel sostenere, che Papiniano avesse voluto mutar carattere a questa istituzione. Egli non pensò mai a fare della separazione dei patrimoni un semplice diritto di preferenza; per lui, come per tutti i Romani, essa cancellava l' adizione dell' eredità, tanto rispetto all'erede, quanto rispetto ai creditori; soltanto spinto da benigne ed eque considerazioni non voleva che ciò avvenisse in un modo assoluto e perpetuo, come invece ritenevano Paolo e Ulpiano.

TERZO SISTEMA (1). - La separazione dei patri(1) Questo sistema, sorto modernamente, come nel seguito vedremo, quando più giusto divenne il concetto, che della separazione dei patrimoni

Y

È

moni fa considerare in ogni caso tanto rispetto
all'erede, che ai suoi creditori l'accettazione del-
l'eredità come rescissa, però diritto ai creditori
ereditari, qualora ciò dovesse ridondare a loro
danno, di prevalersi pure degli effetti vantaggiosi
risultanti dalla confusione dei patrimoni.
questa una dottrina che non risale che a Chabot
de l'Allier, (1), ma che fù nel seguito riprodotta da
quasi tutti i commentatori del Codice Napoleone.
Secondo i fautori di questo terzo sistema, la separa-
zione dei patrimoni attribuirebbe ai creditori ereditari
che l'hanno ottenuta il diritto di soddisfarsi esclu-
sivamente sui beni del defunto colla facoltà però,
qualora questi non bastassero (2) di concorrere simul-

si formarono i giureconsulti, è seguito dai più dei commentatori del C. Nap. Infatti, tacendo del CHABOT, che primo l'insegnò, e del DEMOLOMBE: op. cit. che al n.o 156, pag. 184 chiaramente dice: « En résumé la qualité de créan<< cier du défunt à l'effet d'être payé par privilége sur les biens de la << succession, n'est pas incompatible avec la qualité de l'héritier à l'effet « d'être payé, comme tous les créanciers sur ses biens personnels>> sostengono pure tale sistema il BARAFORT: op. cit. n.o 221 pag. 401; MASSON: op. cit. n.o 116 bis; DUFRESNE: De la Sép. des Patr. n.o 110; GRÉNIER: Des Hypoth. t. 2, p. 437; MERLIN: Répertoire alla parola Sép. des Patrim. §. 5, n.o 6; DELVINCOURT, t. 2, p. 180 nota; NICIAS GAILLARD: Revue critique de législat. 1856 mars, t. 8; PERSIL: Régime Hypoth. sur l'art. 2111, n.o XVII pag. 100; TOULLIER-DUVERGIER: Le Droit Civil Français suivant l'ordre du Code vol. 2, 2.o partie (ancien tome 4), 4.e livraison §. 550; DALLOZ Jurispr. générale alla parola, Succession n.o 1496; MASSÉ E VERGÉ Sur Zachariae: t. 2 p. 336 n.o 21. Vedi pure gli altri seguenti autori, citati da questi: VAZEILLE sur l'art. 878 n.° 7; POUJOL:ibid. n.o 9 e 20; MALPEL: n.o 219; AUBRY E RAU sur Zachariae ecc.

(1) Fu quest'opinione per la prima volta sostenuta nella prima edizione del Commentario Delle Successioni del 1804 dal Chabor, e specialmente sviluppata nell'edizione del 1817.

(2) Dopo, s'intende, aver fatto valere i loro diritti completamente sui beni ereditari, come osserva il DELVINCOURT, perchè altrimenti s'intenderà, che abbiano rinunziato al benefizio della separazione. Infatti è un principio di diritto sanzionato nel nostro Codice all'art. 2080 e che può applicarsi in questo caso, come osserva il Masson rispetto all'art. 2209 del C. Nap. che il creditore non può far subastare gli immobili, che non sono ipotecati a suo favore (o a lui assicurati in qualsiasi modo, si potrebbe soggiungere) se non quando i beni assicurati pel suo credito sono insufficienti.

taneamente ai creditori dell' erede sui beni suoi personali, sui quali hanno conservato dei diritti, come se chiesta non avessero la separazione e la confusione fosse avvenuta. Secondo questo sistema dunque molto più ampi sono i diritti conferiti ai creditori del de cujus, che secondo gli altri due, poichè, se v'è possibilità pel creditore del defunto di soddisfarsi in qualunque modo, questa gli è offerta da questo sistema. E lo stesso si dica qualora si volessero determinare i rapporti tra i legatari e i creditori dell' erede, essendo ormai ritenuto dalla maggior parte dei giureconsulti, che l'erede, accettando puramente, si obbliga ultra vires emolumenti al pagamento dei debiti, non meno che dei legati.

Esposti brevemente nel modo, che ho procurato di rendere più chiaro possibile, questi tre sistemi, mi si conceda di fare una breve analisi critica dei medesimi.

Non posso associarmi a coloro, che ritengono il primo sistema, perchè non mi sembra che essi siano entrati nello spirito dell' istituzione della separazione dei patrimoni.

Quale è infatti il suo scopo? Non è forse di venire

« SebelumnyaTeruskan »