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in soccorso ai creditori del defunto? Di offrire loro una guarentigia consimile a quella accordata col benefizio d' inventario all'erede od ai suoi creditori, che valga a preservarli dai dannosi effetti, che sarebbero risultati dalla confusione dei patrimoni? Ora si raggiunge tale scopo dai fautori di questo sistema? No, certo, secondo il mio parere. Essi mi sembrano farsi un'idea della separazione, non come di un favore, d'un benefizio, (l'indicherebbe l'espressione stessa: BENEFIZIO della separazione dei patrimoni) accordato ai creditori della eredità, ma come di un vero e proprio negozio, che mentre talvolta riesce loro vantaggioso, tal' altra può ridondare a loro danno. Supponiamo infatti il caso, che i creditori fossero stati male consigliati nel chiedere la separazione e che i beni ereditari non fossero sufficienti a soddisfarli. Mentre sarebbero stati pagati, qualora la confusione fosse avvenuta, invece ammettendo, che la separazione rescinda in un modo assoluto e perpetuo l'adizione, i creditori del de cujus non potrebbero accampare nessun diritto sui beni particolari dell' erede, nemmeno dopo aver soddisfatti i suoi creditori personali. Ecco, che questa istituzione, lungi dal rispondere allo scopo per cui fu introdotta, riuscirebbe anzi dannosa ai creditori ereditari, che altrimenti forse sarebbero stati in un modo completo soddisfatti.

Ma non solo dico, che secondo questo sistema la separazione può riuscire dannosa per chi la chiede, ma vado oltre e affermo che è forse più vantaggiosa per i creditori dell'erede, che per quelli dell' eredità, poichè costringe questi a rinunziare a certi diritti in un modo assoluto. I creditori ereditari infatti è vero che ottengono di riservarsi esclusivamente il patrimonio del defunto, come quelli dell'erede dal canto loro sono sicuri sui beni dell'erede, ma i primi rinunziano per sempre ad ogni diritto che avrebbero potuto avanzare sul patrimonio dell'erede, qualora avessero acconsentito che la confusione si operasse, mentre non così gli altri, i quali pensano, che ogni loro speranza non è perduta, poichè, se rimarrà qualche cosa della successione potranno far valere le loro ragioni su questo residuo. Nè si dica, essere questa la conseguenza naturale dell'operato inconsiderato dei creditori del defunto; essere loro danno, se si sono appigliati al partito peggiore, aver avuto tutto il tempo necessario per riflettervi, nè essere più luogo a pentimento. A questo si potrebbe replicare, che tali considerazioni sarebbero convincenti, qualora non si trattasse dell' istituzione della separazione, introdotta per l'appunto dall'equità per mitigare i principii forse troppo severi del rigoroso diritto, e che perciò vi sarebbe forse incoerenza nell' applicare a questa istituzione delle norme non meno severe di quelle che essa stessa venne a modificare. E senza parlare di Papiniano, che abbastanza chiaramente combatte questo sistema, Ulpiano stesso suo sostenitore, convinto, che questa dottrina fosse troppo rigida, suggerisce un mezzo di prevenire gli effetti

suoi troppo severi. Egli non va fino ad affermare, come Paolo, che i creditori ereditari una volta chiesta la separazione dei patrimoni, qualora non completa mente soddisfatti, tuttavia non possano più ritornare sui beni dell' erede neppure, se decepti, ma anzi ritiene, che il solo avere chiesto la separazione temere, basti provando una giustissima causa d'ignoranza, per ottenere venia. Questa eccezione voluta da Ulpiano è uno scappavia, lasciato ai creditori ereditari perchè non siano troppo sacrificati nei loro interessi, qualora avessero chiesta la separazione. Essi infatti il più delle volte potranno facilmente provare la loro ignoranza, ancorchè si richiegga una giustissima causa.

Prima ora di venire a considerare il secondo sistema, mi sia lecito far precedere una breve analisi critica del terzo, valendomi degli argomenti, coi quali così violentemente l'osteggiò il Marcadé; sarà mio compito poi il tentare di ritorcere quei medesimi argomenti contro il Marcadé stesso, quando combatterò il secondo sistema, di cui l'illustre giureconsulto francese si era fatto valido campione.

Il Marcadé (1) dice « il terzo sistema non è ammissibile; è contrario ai principii più elementari di una sana logica, poichè pretende à l'impossible absolu, a dare il diritto, cioè, ai creditori del defunto di volere che esista al tempo stesso separazione e confusione

(1) MARCADE: op. cit. t. 3, pag, 287 a 291 §. 404 a tutto 407.

⚫rispetto ai creditori dell' erede, che si consideri simultaneamente due patrimoni ed un patrimonio solo, due debitori ed un debitore solo. La mente non concepisce, che la separazione possa al tempo stesso esistere e non esistere, che possa farsi valere solo contro i creditori dell' erede e che questi non possano prevalersi degli effetti vantaggiosi risultanti da quella. Nè vale il dire, che per la accettazione pura e semplice della successione per parte dell'erede, i creditori del defunto essendo diventati suoi creditori personali possano concorrere nella stessa linea cogli altri, perchè col chiedere la separazione, dice il Marcadè, hanno perso la qualità di creditori personali dell'erede ».

Ma a ciò, mi sembra, si potrebbe rispondere coi fautori del terzo sistema: «Non è vero, che noi vogliamo a favore dei creditori ereditari separazione e confusione dei patrimoni; noi non intendiamo, che l'adizione dell'eredità si consideri al tempo stesso e come esistente e come rescissa. Noi chiediamo soltanto, che quando la separazione sia per tornar dannosa ai creditori del defunto, essi possano dopo aver fatto valere i loro diritti su quei beni, che fino allora avevano garantito il loro credito, concorrere assieme ai creditori dell' erede sui beni di questo. Non è dunque, che vogliamo, che coesista la separazione e confusione dei patrimoni in un momento solo, ma che l'una segua l'altra. Noi consideriamo due momenti distinti, l'uno in cui si ritengono i patrimoni come separati, l'altro, scorso il primo, in cui si fa luogo alla confusione; nè in questo ci è nulla di illogico,. come neppure nel volere, che i creditori dell' erede non possano allegare la separazione stessa chiesta dai creditori del de cujus e che riuscì loro dannosa per impedire anche di prevalersi dei vantaggi offerti loro dall' accettazione pura e semplice per parte dell' erede. Infatti bisogna aver sempre presente nella mente, che la separazione è una istituzione introdotta a favore dei creditori del de cujus e non di quelli dell'erede, e che, se si desse, a questi, non dico già, la facoltà di chiederla, ma solo di prevalersi degli effetti dannosi, che potrebbero derivare pei creditori ereditari, che l'hanno ottenuta, tale istituzione perderebbe il suo carattere essenziale ».

E con ragione potrebbero perfino soggiungere i sostenitori del terzo sistema: «Come mai potete accusare noi di non essere logici, quando voi, dopo averci data la formula, che i creditori, che domandano la separazione dei patrimoni per questo fatto solo ricusano l'erede per debitore, ne inducete tuttavia, che potranno farsi dare dall'erede, après l'acquittement de ses dettes personnelles, ciò di cui sono rimasti creditori dopo aver tentato invano di soddisfarsi sui beni del defunto. Non a questa conseguenza dovreste venire colla formula che ci avete data, ma bensì piuttosto a negare, come i sostenitori del primo sistema, in un modo assoluto e perpetuo qualunque ricorso sui beni dell' erede ».

Ma se a scusarsi, dicessero i fautori del secondo si

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