La Facoltà in ordine all'art. 59 del Regolamento ha espresso il voto unanime, che sia stampata la dissertazione liberamente scelta dal candidato signor Levi. Il Preside FRANCESCO BUONAMICI. PREMESSA Era mia intenzione, quando tolsi a studiare il tema della Separazione del Patrimonio del defunto da quello dell'erede, svolgerlo nel modo più ampio, ma la sua vastità, non meno che la sua difficoltà quasi proverbiale, al dire del Valette, dando ogni singola sua parte appiglio a lunghe disquisizioni, il tempo ristretto che mi era proposto, e il timore di abusare della sofferenza dei miei Illustri Esaminatori, mi fecero deporre il primitivo pensiero. Mi rivolsi allora a ricercare in esso un qualche punto importante, che di studio speciale fosse meritevole, e rimasi incerto nel dare la preferenza alla questione, se la Separazione dei Patrimoni fosse o no un privilegio, ovvero all'altra relativa ai rapporti che ne risultavano tra i creditori del defunto e quelli dell'erede. E avendo perso la speranza di aggiungere nulla di mio alla prima questione, come quella, che era stata con molta dottrina svolta in scritti voluminosi dal Blondeau, dal Barafort, dal Masson, e da altri molti, m'appigliai alla seconda, che per non essere stata abbastanza approfondita e per la sua importanza tanto teorica che pratica, mi sembrava degna di richiamare l'attenzione di ogni studioso delle legali discipline. E a far risaltare maggiormente l'importanza del mio tema, ho voluto, che questo andasse accompagnato ad una succinta e generale esposizione dell'istituto della separazione dei patrimoni, nella quale ho procurato di toccare brevemente le principali questioni, che in essa si agitavano. Che se, al grave compito che mi era imposto, non corrisposero le deboli mie forze, spero che a procacciarmi tuttavia l'indulgenza de' miei dotti maestri, varranno lo studio e il buon volere, non meno che la considerazione dell' aridità del tema da me prescelto. CAPITOLO I. Definizione del benefizio della Separazione dei Patrimoni e suo confronto col benefizio d' inventario. Quando coll' accettazione viene a cessare la finzione giuridica, che fa considerare l'eredità come tuttora personificata nel defunto e da lui tuttavia posseduta, si opera una confusione. Tale confusione astratta, giuridica, del patrimonio del defunto, non meno che della sua personalità, con quello dell'erede potrà talvolta venire a ledere l'interesse di questo o dei creditori ereditari e dei legatari, secondo che si troverà che il passivo superi di gran lunga l'attivo nel patrimonio del defunto o in quello dell'erede. Se infatti i debiti e i pesi dell'eredità eccedono il valore delle sue attività, ne risentirà necessariamente danno l'erede, che sarà costretto a pagare coi propri beni le obbligazioni rimaste insoddisfatte, poichè colla accettazione si è riconosciuto spontaneamente debitore al posto del defunto, is qui miscuit, |