stema: << Noi è vero dapprima consideriamo, che la separazione dei patrimoni abbia fatto ricusare per debitore l'erede ai creditori del defunto, ma quando questa non riusci a garantirli, diamo loro la facoltà di ritornare a considerare come debitore colui che avea voluto diventare tale, accettando la eredità puramente >>> si potrebbe far loro osservare, che in questo modo essi pure considerano due momenti distinti, nè più nè meno, dei sostenitori del terzo sistema: 1.° momento, in cui i creditori ereditari reputando che la separazione sarà per tornar loro vantaggiosa rinunziano all'erede per debitore; 2.° momento, in cui accortisi di essersi ingannati tornano a considerare l'erede come loro debitore. Ed è per l'appunto in questo secondo momento, che nasce il conflitto nelle opinioni, perchè, mentre gli uni vorrebbero tuttavia, che i creditori ereditari godessero dei diritti di fronte dai beni dell'erede, come se non avessero mai chiesta la separazione dei patrimoni, gli altri, quasi in punizione di non aver i creditori ereditari voluto correre la fede dell' erede, nuovo loro debitore, limitano il loro diritto. Essi infatti vengono ad accordare in un certo modo ai creditori dell'erede un benefizio della separazione dei patrimoni corrispondente a quello dato ai creditori del de cujus e in virtù del quale potrebbero in precedenza soddisfarsi sui beni, sui quali fino allora avevano fatto assegnamento. Con quest' ultima osservazione, credo di avere portato la maggior chiarezza possibile su questo sog getto, considerato in modi così diversi da tutti i giureconsulti che se ne occuparono, ed aver lasciato l'adito ad attribuire la divergenza di opinioni che esiste tra i fautori del secondo sistema e quelli del terzo, e soltanto al proposito di voler favorire più o meno i creditori del defunto. Il pronunziarsi per uno di questi tre sistemi sarà dunque il resultato delle indagini che avrò fatto per sapere, quale sia il concetto più equo e filosofico, che de jure condendo dobbiamo formarci della separazione dei patrimoni, ma prima mi sia lecito di presentare ai fautori del terzo sistema un'idea, che essi. potrebbero formarsi della separazione e che andrebbe esente dagli obbietti, che a torto o a ragione mosse loro il Marcadè. Perchè, domanderò io devono essi distinguere, secondo che la separazione è vantaggiosa o dannosa? Tali distinzioni arbitrarie, dalle quali, come abbiamo visto, non seppero andare esenti neppure i fautori del secondo sistema, si devono bandire, quando non sono assolutamente necessarie e, qui, mi sembra il caso di farlo, potendo sostituirvi un'idea semplicissima: La separazione dei patrimoni sospende l'adizione dell'eredità e non si dirà più che la rescinda, se riesce vantaggiosa, e se dannosa non la faccia altrimenti considerare come già rescissa. Basta rappresentarsi la separazione, come un favore speciale, accordato dalla legge, ai creditori ereditari in forza del quale non si fa più luogo immediatamente alla confu sione risultante dall' accettazione pura e semplice dell'eredità. Tale confusione tuttavia accadrà, ma soltanto quando i creditori ereditari avranno in precedenza fatto valere le loro ragioni sui beni del de cujus; intanto rimane sospesa. Sicchè, se il patrimonio del defunto avrà bastato a soddisfare i suoi creditori quando accadrà la confusione, i creditori dell' erede faranno valere le loro ragioni sui beni lasciati liberi, se invece non fosse stato sufficiente, il diritto speciale tacerebbe, si cadrebbe sotto l'impero del diritto comune, e i creditori del defunto verrebbero sui beni dell' erede assieme ai suoi creditori personali. Nè ciò dovrebbe sembrare ingiusto, perchè si potrebbero paragonare i creditori, che hanno ottenuta la separazione a quelli, che ricevono un'ipoteca. Essi col chiedere e conseguire quella speciale garanzia non hanno certo pensato di voler rinunziare a tutte le altre. Memori del principio, che i beni del debitore sono la garanzia comune de' suoi creditori, essi non potevano certo pensare, che non sarebbe stato più applicabile a loro per il solo fatto di aver chiesta la separazione, che migliorare e non peggiorare doveva la loro condizione. Come colui, che ha ottenuta un'ipoteca, fa prima valere i suoi diritti sull'immobile, che gli è stato dato a garanzia del suo credito, e non soddisfatto, ricorre sugli altri beni del suo debitore, così, potrebbero sostenere i fautori del terzo sistema, deve aver diritto di fare chi chiede la separazione. Il decidere ora, se a torto o a ragione il sosten gano, equivale a ritenere, se essi si siano formati un concetto giusto e equo della separazione dei patrimoni. Io mi trovo dunque di fronte all' arduo problema di sapere a quale dei tre sistemi dovrò dare la preferenza. Per risolverlo comincerò col porre fin dapprincipio, che l'idea, che mi sono formato del benefizio della separazione dei patrimoni è stata quella di un diritto accordato ai creditori del defunto perfettamente corrispondente a quello, che ha l'erede col benefizio d' inventario, sicchè il sistema che a quello più si avvicinerà, sarà da me prescelto. Il benefizio d'inventario è un diritto accordato all'erede in forza del quale egli può premunirsi dalle accettazioni di eredità, che potrebbero riuscirgli dannose. L'erede dunque che avrà accettata l'eredità con benefizio d' inventario non sarà tenuto, che dentro le forze del patrimonio del defunto, sicchè se avanzerà qualche cosa, dopo pagati, s'intende, i debiti ed i legati, ciò spetterà all'erede, se al contrario i beni del defunto non saranno stati sufficienti, non si potrà ricorrere a lui, poichè egli fu liberato col benefizio d'inventario; dunque da esso l'erede non può risentire che vantaggio, mai danno. Avverrebbe lo stesso pei creditori ereditari, qualora si accettasse il primo sistema? Credo di aver già dimostrato a sufficienza la negativa, nè penso aver bisogno di spendere altre parole per provare, che lungi dall'avvantaggiare la loro condizione, i creditori ereditari in certi casi la peggiorerebbero. - Ma, si obietta, non è un danno vero e proprio che patiscono, è soltanto una favorevole eventualità, che viene loro a mancare; nè di ciò si possono lagnare, dovendo imputare a loro stessi, se senza matura riflessione chiesero la separazione dei patrimoni. Che i creditori ereditari non avessero che un diritto eventuale, lontano, incerto sui beni dell'erede della persona, colla quale contrassero al momento in cui posero in essere quell'obbligazione, l'ammetto di buon grado; così pure eventuale era il diritto di quella persona, che avea qualche fondamento per credere, che sarebbe succeduta per testamento nei beni di un' altra. Ma, come quelli potevano essere delusi nella loro speranza, non solo perchè il credito loro poteva divenire esigibile prima della morte del loro debitore, ma per aver l'erede accettata la successione con benefizio d'inventario, così pure lo stesso poteva accadere per chi aveva fatto qualche assegnamento su una eredità, perchè in virtù del principio: ambulatoria est enim humana voluntas usque ad extremum exitum, poteva esser lasciata ad altri. Ma non si può più parlare di diritto eventuale, ma di vero e proprio diritto acquisito tanto nel caso che l'eredità sia poi lasciata a quella persona, che ci aveva fatto un qualche assegnamento, quanto nel caso che i creditori ereditari possano far valere i loro diritti sui beni dell'erede della persona colla quale contrassero e che accettò puramente e semplicemente. L'osservazione dunque, che i creditori ereditari non patiscono un danno vero e proprio col chiedere la |