Imej halaman
PDF
EPUB

separazione dei patrimoni, che secondo il primo sistema farebbe loro rinunziare soltanto all' eventualità di soddisfarsi anche sui beni dell'erede, sarebbe giusta, se non si osservasse, che la separazione viene chiesta, quando ormai l'erede coll' avere accettato senza il benefizio d'inventario, si era già costituito loro debitore. I creditori ereditari perciò non devono, nè possono avere avuto l'intenzione col chiedere la separazione di aver voluto rinunziare a quel diritto ormai acquisito di ottenere soddisfacimento dei loro crediti anche sui beni personali dell'erede sui quali, sebbene in un modo vago ed incerto, possono aver fatto assegnamento fino dall'epoca in cui contrassero col defunto.

Nessun dubbio v'è dunque per scartare il primo sistema, ma prima che mi decida pel secondo o per il terzo, mi si potrebbe dire, che tanto coll'uno, che coll'altro si viene a far sì, che il creditore del defunto col chiedere la separazione peggiora la condizione dei creditori dell'erede, mentre al contrario nessun danno risulta pei creditori della successione, quando l'erede chiede il benefizio d'inventario. Ciò è verissimo, e tale considerazione non sarebbe senza importanza, se non si riflettesse, che se la condizione dei creditori dell' erede è peggiorata, ciò non dipende dall'essere stata chiesta la separazione, ma dal fatto del loro debitore. È soltanto dall'aver accettata l'erede la successione senza il benefizio d' inventario ch'essi si trovano danneggiati; nè a ciò si possono

.

opporre, nè lagnarsene, perchè siccome: licet alicui adiiciendo sibi creditorem creditoris sui facere deteriorem conditionem (1. 1, §. 2, Dig. De Sep.) così imputent sibi, se contrassero con una persona, che ad accettare l'eredità puramente fu indotta o da improvidenza o da una coscienza troppo scrupolosa. Così lo stesso si dica, non dipendere dalla separazione dei patrimoni, ma dall'accettazione pura e semplice dell' eredità, se è migliorata la condizione dei creditori del defunto, che talvolta è soltanto grazie a quella, che possono soddisfarsi completamente, mentre ciò forse non sarebbe loro riuscito con i soli beni del defunto.

Ogni difficoltà essendo stata tolta, procediamo oltre ed esaminiamo, se è il secondo o il terzo sistema, che si uniforma di più ai principii regolatori del benefizio d' inventario e quale si possa dire più equo.

A prima vista, sembrerebbe che si dovesse dare la preferenza al secondo, perchè altrimenti troppo s'avvantaggerebbero i creditori ereditari, ma confesso, che io non divido tale opinione e propendo invece pel terzo sistema. La separazione dei patrimoni ha per scopo di far sì che in ogni modo la condizione dei creditori ereditari non possa essere peggiorata alla pari del benefizio d' inventario, che vuole che l'erede non possa mai risentire danno dalla accettazione dell' eredità; ora tale scopo ritengo che si raggiunga col terzo sistema. Nè si può dire, che in questo modo si venga a commettere un'ingiustizia coll' accordare ai creditori ere

1

ditari più di quello che avrebbero potuto sperare soddisfacendosi con i soli beni della persona, con la quale contrassero, perchè ciò non dipende dalla separazione del patrimonio, ma è la naturale conseguenza dell'accettazione pura e semplice dell' eredità. Ed in ogni modo osserverò, che anche col secondo sistema non si ovvia a questo inconveniente, perchè, se tanto non si avvantaggiano i creditori, ciononostante, talora conseguono di più dopo la morte della persona con cui contrassero, che se il credito fosse divenuto esigibile durante la sua vita. Dunque il terzo sistema non deve parere esorbitante.

Ma accogliendolo, potrebbero dire i creditori dell'erede: << Voi a torto volete, che noi non ci lagniamo. Noi dobbiamo, è vero, sottometterci all'accettazione dell' eredità pura e semplice per parte del nostro debitore, ma questa, se dà ai creditori del defunto il diritto di concorrere con noi su quei beni, che guarantivano il nostro credito, dà altresì a noi il diritto di soddisfarci anche sui beni del defunto. Ora se voi volete assicurare ai creditori del defunto, ch' essi non peggioreranno la loro sorte, sia pure; abbiano essi la scelta di chiedere o no la separazione, ma una volta che l'avranno ottenuta siccome ci avranno allontanati da quei beni del defunto, sui quali avevamo acquistato un qualche diritto pella accettazione dell' eredità per parte del nostro debitore, così è giusto, che dal canto loro non pretendano nulla dai beni dell' erede, prima che ci siamo soddisfatti ».

Questo ragionamento mentre ha l'apparenza di essere giusto, a mio parere pecca nella base. Esso ha il difetto di porre in oblio uno dei principii più importanti del regime successorio, che, cioè l'erede accettando la successione lasciatagli non si appropria i beni che la compongono, che deduzione fatta dei debiti e oneri che su quella gravitano. Aggiungi a ciò che nessuna persona può esercitare più diritti di quelli, che ha la persona da cui essa li ripete (1), e resulterà da tutto questo, che non stà più il ragionamento dei creditori dell'erede. Essi non possono più parlare d' essere lesi nei loro diritti per essere stata chiesta la separazione. Quali diritti infatti potrebbero vantare? Se i creditori del de cujus vogliono concorrere anche sui beni dell' erede, mi pare che questa sola sia una prova sufficiente per ritenere che i beni del defunto, lungi dal lasciare un attivo, non sono stati neppure bastanti per pagarli. Ciò solo dunque basta per persuaderci, che a torto i creditori dell'erede potrebbero volere, fondandosi su una pretesa equità, che coloro, che hanno chiesta la separazione dei patrimoni non possano far valere i loro diritti sui beni di chi accettò l'eredità puramente e semplicemente, se essi in precedenza non si siano soddisfatti. Per ammettere questo bisognerebbe accordare ai creditori dell' erede un vero e proprio benefizio della separazione dei patrimoni, che non sarebbe, come ho cercato testè di di

(1) Conseguenza questa del principio: «Nemo plus juris ad alium transferre < potest quam ipse haberet ».

mostrare, neppure richiesto dai principii di equità. Nè si può dire che esso è stato ciononostante concesso dalla legge per reciprocità, quando accordava il benefizio della separazione dei patrimoni ai creditori ereditari ed ai legatari. I privilegi, come le altre cause di prelazione, debbono essere interpretati ristrettamente, nè si può accordare un tal favore ai creditori dell' erede, se non vi è un testo speciale, esplicito, che lo conceda.

Concludo dunque coll' ascrivermi al numero di coloro, che seguono il terzo sistema, purchè tuttavia si formino un'idea della separazione dei patrimoni conforme a quella che mi sono fatto ardito di proporre e che come più scientifica va esente da alcuni appunti, che con molto ingegno furono mossi a questa dottrina. De jure condendo il terzo sistema mi sembra dunque più giusto, ma fu egli seguito dal Diritto Romano? Quale via tenne il legislatore Francese e quale l' Italiano?

Alla prima di queste questioni, risponderò nel seguente capitolo, alle altre due, quando verrò brevemente commentando gli articoli, che nel nostro Codice e nel Napoleonico a tale materia si riferiscono.

~

« SebelumnyaTeruskan »