se contrahere videtur. Se al contrario il patrimonio dell'erede si troverà oberato, allora in pericolo sarà l'interesse dei creditori ereditari e dei legatari, che saranno giustamente spaventati dall'idea che su quei beni del defunto, sui quali facevano un qualche assegnamento, vengano in loro concorrenza anche i creditori dell'erede. Ad ovviare a questi pericoli furono introdotti il benefizio d' inventario e il benefizio della separazione dei patrimoni. Diversi sono gli scopi di queste due istituzioni. L'una mira a tutelare l'erede, l'altra i creditori ereditari ed i legatari. La prima conforta l'erede a non peritarsi dinnanzi ad una successione, di cui non può ben conoscere lo stato effettivo, e invece di ripudiarla o di lasciarla lungamente senza rappresentanza, gli permette di poterla accettare senza timore. Il benefizio d'inventario da lui invocato infatti non solo non lo obbligherà al pagamento dei crediti ereditari e dei legati, che dentro il valore dei beni a lui pervenuti, ma impedirà la confusione del patrimonio proprio con quello del defunto, conservando il diritto di ottenere il pagamento de' suoi crediti. La seconda assicura ai creditori ereditari ed ai legatari il soddisfacimento sui beni del defunto, fingendo che il loro debitore sia tuttora vivente. La separazione dei patrimoni dunque non permetterà più che i creditori dell'erede accampino sui beni ereditari uguali pretese dei creditori del defunto; questi non saranno costretti a correre forzatamente la fede di un debitore nuovo, e l' erede piuttosto che come proprietario non si potrà più considerare che come detentore delle cose ereditarie. Tanto il benefizio d'inventario, quanto la separazione dei patrimoni sono dunque venuti a mitigare il soverchio rigore del diritto, e i dannosi effetti che dall' accettazione pura e semplice dell'eredità potevano risultare. È l'equità, che non permise che si verificasse questa ingiusta spogliazione, sia dell' erede, sia dei creditori ereditari e dei legatari e che introdusse questi due benefizi. Se si fosse accordato nell' antico Diritto Romano il benefizio d'inventario soltanto agli eredi sui e necessarii, istituiti a loro insaputa e loro malgrado, questi due benefizi si sarebbero potuti dire ugualmente richiesti dai principii di ragione e di giustizia, ma concedendosi anche agli eredi volontarii, mi sembra che si è venuti a favorire più gli eredi dei creditori ereditari e dei legatari; tanto più, che gli eredi godevano già del beneficium abstinendi (1). Rispetto all'erede volontario, il beneficio d' inventario non è infatti l'unico mezzo offertogli per potersi liberare dal danno, che può risentire da un'eredità oberata che gli fosse stata lasciata, poichè ha sem (1) Il beneficium abstinendi o benefizio dell'astensione fu introdotto dal Pretore, che venne a mitigare il soverchio rigore del diritto, non permettendo, che sempre l'erede suus et necessarius debba risentire danno da una eredità oberata che gli fosse stata lasciata. Il Pretore, come poteva accordare il beneficium separationis all'erede necessarius, cioè allo schiavo, affinchè questi potesse separare il proprio patrimonio da quello del patrono, così poteva pre la facoltà di ripudiarla dopo essersi perfino valso del jus deliberandi. Non così il creditore ereditario ed il legatario, ai quali invece non si offre altra via per raggiungere lo stesso intento, che quella di chiedere la separazione. Nè si può revocare in dubbio la legittimità di questa istituzione. Essa non viene a ledere dei diritti già acquisiti dai creditori dell' erede sui beni del defunto in virtù dell' accettazione. Questa non confonde col patrimonio particolare dell' erede l' attivo soltanto del patrimonio del defunto, ma anche i debiti e i pesi da lui lasciati, poichè bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno. Lagnarsi dunque giustamente potrebbero soltanto i creditori dell'erede, se fosse loro vietato di soddisfarsi anche sui beni dell' eredità liberata dalle sue passività, ma ciò non vuole il benefizio della separazione dei patrimoni. Questo diritto, se male non mi appongo, non fa che sospendere l' accettazione dell'eredità, fintantochè i creditori ereditari ed i legatari siano soddisfatti, permettendo, che dopo pienamente si verifichi la confusione e che liberamente possano affacciare le loro pretese sui beni avanzati i creditori dell' erede, se pur vi sono. abilitare l'erede ad astenersi dall'eredità. Erede di fronte alla legge civile egli era sempre, essendo diventato tale ipso jure ed anche suo malgrado, ma si fingeva che erede non fosse e perciò dall'eredità non risentiva nè vantaggio, nè danno. Circa poi a sapere in che differiva più particolarmente il beneficium abstinendi accordato all'heres suus et necessarius dal beneficium separationis concesso all' heres necessarius si consulti DOVERI: Istituzioni di Diritto Romano vol. 2.o §. 737, pag. 578. Spiegato che cosa sia il benefizio della separazione dei patrimoni e in che differisca dal benefizio d'inventario, mi farò ora ad accennare i principali mutamenti, che poco per volta s'introdussero in questa istituzione. 1 1 CAPITOLO II. Svolgimento Storico del benefizio della separazione del patrimonio. Per quanto elevata possa essere la mente di un Legislatore, per quanto grande la sapienza di un popolo, non v'è istituzione che col volgere dei tempi non abbia sentito il loro influsso e non sia venuta mano a mano a correggersi, perfezionarsi e talvolta perfino a mutar natura. Così accadde del benefizio della separazione dei patrimoni, il cui concetto venne lentamente a modificarsi e a rispondere sempre più ai principii di equità e di giustizia, che gli dettero origine. Ciò risulterà viemeglio dal considerare brevemente il differente carattere, che assunse tale benefizio nei diversi stadi del Diritto dai Romani fino ai giorni nostri. Ignorasi quale fosse precisamente l'epoca in cui sorgesse. Il Dollinger dice non prima del settimo secolo; nè repugna il credergli, essendo concordi tutti |