sione Europea e la Commissione mista, il suo Governo intendeva che questa ultima avesse la stessa durata di 21 anni. Nella settimana che corse fra la 6a e la 7a riunione, cioè dal 1o al 7 marzo, i Plenipotenziari ed i gabinetti ebbero a scambiare frequenti comunicazioni alla scopo di stabilire un accordo intorno alla redazione del 5o punto, mentovato qui sopra, rispetto al quale il Plenipotenziario russo aveva riservato l' avviso definitivo del suo Governo. La questione era questa; era interesse della navigazione in generale che le tariffe da porsi dalla Russia sul braccio di Kilia fossero sostanzialmente conformi a quelle che la Commissione Europea aveva fissato a fisserebbe pel braccio di Sulina; una differenza di tariffe avrebbe l' effetto di aprire l' adito ad una concorrenza in tavore dell' un braccio a scapito dell' altro; ma, perchè questa uniformità possa stabilirsi, è necessario che la Russia, la quale per mezzo del suo delegato alla Commissione Europea conosce le tariffe di Sulina e contribuisce a fissarle, dia alla Commissione stessa, in modo più o meno diretto, comunicazione delle tariffe che intende stabilire sul Kilia. Questo concetto era comune a tutti i Plenipotenziari, ed era pure ammesso dal Plenipotenziario russo, ma con certe riserve. Il Governo russo riconosceva, cioè, l' utilità di tariffe sostanzialmente uniformi. Ma, gelosa dei suoi diritti di sovranità, fra i quali è da annoverarsi quello delle tariffe, intendeva mantenere illeso questo diritto, pure assicurando di usarne nel senso sopra indicato dell' uniformità. Esitava poi a consentire ad una comunicazione dei regolamenti relativi, da farsi direttamente alla Commissione Europea. Le istruzioni della Eccellenza Vostra m' invitavano a pronunziarmi in un senso di conciliazione, ed io non mancai di eseguirle, per la parte che mi spettava, nei frequenti colloqui che ebbi coi miei coleghi intorno a questo punto. Non ho bisogno di ricordar qui tutte le fasi della questione, e m' affretto a conchiudere. Nella 7a riunione, del 7 marzo, il plenipotenziario russo diede lettura d' una redazione che i Plenipotenziari avevano avuto precedentemente in comunicazione confidenziale, e che fu adottata. La redazione di questo 5o punto suona cosi: «È inteso che nessuna «restrizione impedirà il diritto della Russia di prelevare pedaggi «destinati alle spese dei lavori da essa intrapresi. Tuttavia, allo «scopo di mantenere incolumi gl' interessi reciproci della naviga«zione sui bracci di Sulina e di Kilia, ed a fine di assicurare un «accordo in proposito, il Governo russo parteciperà ai Governi rap (( «presentati nella Commissione Europea i Regolamenti di pedaggio <<che giudicherebbe utile d'introdurre». Come dissi, questa redazione fu adottata coll' intesa (constatata dal primo plenipotenziario britannico, accettata dal Plenipotenziario russo, ed inserita nel protocollo) che l'accordo tra le Potenze, detto di sopra, sarebbe necessario prima che il Regolamento di pedaggio fosse messo in vigore. Cosi terminò questa discussione, che aveva per un istante fatto dubitare dell esito della Conferenza. In questa 7a riunione il Plenipotenziario della Turchia ricordando una riserva da lui fatta precedentemente, chiese che fosse constatato nel Regolamento da annettersi al trattato, all' articolo 97, come la nomina del delegato di Bulgaria nella Commissione mista dovesse essere sottomessa all' approvazione della Sublime Porta. Egli fece di questa riserva una condizione sine qua non dell' adesione della Turchia all' opera della Conferenza, e dell' apposizione della sua firma al trattato. La Conferenza non volle compromettere, all' ultimo momento, la conclusione dell' opera laboriosa a cui si era accinta ed ammise questa constatazione, non nel Regolamento, ma nel protocollo, colla dichiarazione che l' inserzione a protocollo aveva la stessa efficacia come se facesse parte del Trattato. Nella stessa riunione, sulla proposta del Plenipotenziario d' Italia, la Conferenza fece espressa riserva della giurisdizione consolare quale era stabilita dai trattaiti fra le Potenze e gli stati ripuari. Oggi infine si tenne l'ottava ed ultima seduta per la firma del Tratatto. Di ciò che in essa è occorso ho riferito a Vostra Eccellenza con altro mio rapporto di questa stessa data. In tutti questi negoziati, il Plenipotenziario di S. M. il Re, inspirandosi alle istruzioni che l' E. V. gli imparti col suo dispaccio del 10 gennaio 1883, e coi successivi telegrammi, ha compiuto l'affidatagli missione nel modo ch'egli stimò più conforme a tali istruzioni, e più utile agli interessi dell' Italia. Egli si è particolarmente studiato di far opera di conciliazione, semprechè ebbe agio di farlo, pur mantenendo gli impegni presi precedentemente dal Governo del Re intorno ai punti principali, come era quello del Regolamento, e specialmente della Commissione mista. Ebbe cura di testimoniare, ogni volta che potè farlo, la sollecita simpatia del, suo Governo in favore dei minori Stati ripuari; si pronunziò poi iu favore della più lunga durata dei poteri della Commissione Europea, la qual cosa implicava il maggiore ed il più diretto interesse dell' Italia in tutte queste questioni relative alla navigazione del Danubio. La Conferenza di Londra non può avere la pretensione (tale, almeno, è l'avviso del più oscuro dei suoi membri, che scrive queste pagine) di avere fatta opera perfetta; ma ha fatto opera indubbia. mente utile e conforme alle esigenze delle circostanze presenti. La libertà fluviale fu una volta di più altamente riconosciuta e confermata; l'ingerenza dell' Europa nella tutela di questa libertà fu ammessa e stabilita per un lungo periodo; e furono assicurati i mezzi per rendere facile, spedita e regolare la navigazione danubiana per tutte le bandiere, colla sanzione di norme fisse inserite in un Regolamento obbligatorio. La soddisfazione legittima che la conclusione del trattato dovrebbe produrre, è tuttavia per ora diminuita dal fatto che la Rumania e la Bulgaria hanno dichiarato che esse non si terebbero legate dalle decisioni prese senza la loro participazione. Giova nondimeno sperare che l'azione unanime delle grandi Potenze, esercitandosi a Bucarest ed a Sofia con quello spirito amichevole e conciliante che le è proprio, riesca ad indurre il regno rumeno ed il principato bulgaro ad accedere alle stipulazioni di Londra, le quali assicurano ad entrambi, come alla Serbia, un' equa parte nella Commissione mista, lasciano alla Rumania il posto nella Commissione Europea che le fu assegnato dall' articolo LIII del trattato di Berlino, e costituiscono una guarentigia pei loro rispettivi interessi. Aggiungerò un' ultima considerazione. Non è qui il luogo di scrutare quale e quanta parte le acque dell' inferiore Danubio siano destinate ad avere ancora nei conflitti politici e militari dell' avvenire. Bensi si può fin d' ora prevedere che la loro importanza commerciale andrà sempre diminuendo, quanto più numerosi e rapidi si faranno gli altri mezzi di comunicazione che conducono ai grandi mercati dell' Europa centrale a monte del Danubio, e quelli che per vie opposte mettono all' Egeo dall' un lato, e dall' altro lato al Mar Nero. È conveniente di tener conto di queste previsioni per dare un equo giudizio sull'opera della Conferenza di Londra. Il merito principale di quest'opera, giova ripeterlo, è d' aver proclamato una volta di più, a nome dell' Europa, il principio della libertà della navigazione sulle grandi arterie acquee, principio che è probabilmente destinato a trovare applicazioni di maggiore momento altrove che sul Danubio. Gradisca, etc. Danube. 7518. Nigra. 25 XXIV-79. L'Ambassadeur d'Italie à Londres au Ministre des Affaires Etrangères à Rome 10 Mars, 1883. La Conférence réunie à Londres pour résoudre les questions relatives à la navigation du Danube a mis fin à ses travaux. Ses délibérations, rédigées en partie sous forme de Traité, et en partie insérées dans ses Protocoles, recevront aujourd'hui la signature des Plénipotentiaires. Je crois bon de résumer, brièvement, le cours et le résultat de ces négociations. Les précédents de la question sont connus et il suffira de les citer. Dans le but de rendre possible et facile la navigation du Bas-Danube, et d'assurer la liberté parfaite de cette navigation, les Etats signataires du Traité de Paris, de 1856, avaient institué la Commission Européenne en lui donnant la mission de faire exécuter les travaux nécessaires, et de s'en procurer les moyens. La Commission, nommée pour peu de temps, a été maintenue, par suite de prolongations successives de ses pouvoirs, jusqu'au 24 avril 1883, époque à laquelle ils devaient expirer, s'ils n'étaient renouvelés, conformément à l'article 4 du Traité de Londres, du 13 mars 1871. Cette éventualité a été prévue par le Traité de Berlin, du 13 juillet 1878, et c'est précisément en exécution des articles 54 et 55 du susdit Traité, que la présente Conférence a été convoquée, sur l'initiative du Gouvernement britannique, à Londres. La Commission Européenne du Danube s'est mise à l'œuvre dès sa fondation, et continue aujourd'hui encore sa mission, au plus grand avantage de la navigation générale, et cela avec une sollicitude à laquelle les Plénipotentiaires, réunis en Conférence, et spécialement celui de S. M. le Roi d'Italie, se sont crus tenus de rendre hommage. L'opportunité de la prolongation des pouvoirs de cette Commission était évidente et admise, en principe, par toutes les Puissances intéressées. Mais les conditions dans lesquelles elle devait être accordée constituaient une matière sujette à discussion. Durant le laps de temps qui sépare le Congrès de Paris, de 1856, du Congrès de Berlin de 1878, il s'était produit de graves événe ments, qui avaient modifié l'état territorial du Bas-Danube, et les intérêts territoriaux qui en dépendent. La Russie, ayant obtenu la rétrocession de la Bessarabie, se trouvait de nouveau en possession d'une partie importante du Delta danubien. La Roumanie et la Serbie, toutes deux riveraines, étaient devenues des royaumes indépendants, et la Bulgarie s'était élevée de l'état de simple province de l'Empire ottoman, à celui de principauté vassale du Sultan, avec une certaine autonomie, déterminée par le Traité de Berlin. Ces changements territoriaux n'avaient pu s'accomplir, sans toucher aux intérêts inhérents à la navigation du grand fleuve, et surtout en ce qui concerne les Etats riverains. L'un des mandats confiés à la Commission Européenne a donc été celui de préparer, conformément à l'article 55 du Traité de Berlin, un Règlement pour la navigation sur la partie du fleuve qui va de Galatz aux Portes-de-Fer, et de proposer les moyens de le mettre en application. Or, l'exécution d'un Règlement de navigation, dans des eaux qui baignent ou traversent plusieurs Etats de race, d'étendue et de conditions diverses, était une chose peu facile à réaliser, et qui devait donner lieu elle-même à discussions. Les intérêts des divers Etats, dans cette question de la navigation danubienne, sont de deux espèces, savoir: l'intérêt général de la liberté de la navigation, et les intérêts particuliers des Etats riverains; et parmi les Etats riverains, l'Autriche-Hongrie réclame sa place, bien qu'elle ne soit riveraine que sur la partie supérieure du fleuve, en considération de l'importance spéciale qu'a pour elle cette voie principale de communication de l'Empire avec la mer Noire. L'Allemagne peut aussi être considérée, jusqu'à un certain point, comme riveraine, puisque la partie supérieure du fleuve coule dans un pays allemand. Ces deux Puissances peuvent invoquer un droit de servitude |