sumersi che un'obbligazione sia senza causa per il solo motivo che non vi è espressa; così allorchè in una polizza una persona dichiara che ella deve, essa riconosce per ciò stesso che havvi una causa legittima del debito, quantunque questa causa non sia enunziata. Ma la causa che l'atto esprime, o fa presumere, può non esistere od essere falsa; e se questo fatto è constatato con prove che la legge autorizzi, l'equità non permette che l'obbligazione sussista (BIGOT-PRÉAMENEU al Corpo legislativo di Francia; Discorsi, tom. IV, pag. 76, no 9). È generalmente ammesso, riferisce al riguardo ZACHARIE, tom. 1, § 345, note, che la causa d'una polizza, o biglietto, è sufficientemente giustificata e stabilita dalle parole, io devo, o riconosco dovere (DURANTON, tom. VI, pag. 122, 127; SIREY, sull'art. 1132 del Codice civile francese: ivi si presume specialmente un mutuo). La cosa stava altrimenti nel diritto romano, secondo le succitate Leggi, in ispecie la Leg. 25 § ult. Dig. de probat., e la Leg. 2 § 3 Dig. de dol. mal. et met. except. (VOET, 1. II, t. 4, de fide instr., no 17 late). V. pure ZACHARIÆ, loc. cit., il quale trovava difficile a giustificarsi tale giurisprudenza, come quella che tende ad imporre al sottoscrittore della polizza l'obbligo di provare una negativa indefinita, ossia non coartata e circoscritta ad un dato tempo e luogo. V. i premessi articoli. 3. Allorquando poi la causa è enunziata nella polizza od atto che stabilisce l'obbligazione, ovvero eziandio in un atto a parte, fa d'uopo attenersi alle enunziazioni del medesimo, salva ragione al debitore preteso di provare la falsità della causa indicata. In tale ipotesi è però controverso se sia ammessibile la prova testimoniale. Se poi cotale prova viene somministrata, il contratto rimane inefficace, salvo che il creditore stabilisca dal suo canto l'esistenza d'altra causa diversa dalla espressa (ZACHARIE, loc. cit.; DURANTON, loc. cit.; MERLIN, V° Convenzione, § 2; TOULLIER, tom. vi, no 177; DALLOZ, anno 1834, p. II, pag. 234). V. l'articolo 1324, colle ANNOTAZIONI. 4. La giurisprudenza inclina a considerare come valide, almeno rispetto ai debitori, le obbligazioni firmate da un commerciante caduto in fallimento, o da membri della sua famiglia, all'oggetto di ottenere un concordato favorevole (ZACHARIÆ, loc. cit., e DALLOZ, ivi citato). 5. Quanto alla causa illecita che annulla la convenzione, si distingueva però nel diritto romano (Cit. Leg. 1, 3 Dig. de condict. ob turp. vel inj. caus.) che se vi era turpitudine dai due lati dei contraenti, per esempio, se alcuno desse o promettesse una somma ad altro onde maltrattasse un terzo, pagata la medesima, non poteva ripetersi, a vece che se non vi aveva turpitudine salvo che da una parte, per esempio: se voi vi fate pagare una somma o mancia per la consegna d'un titolo che avete e mi dovete per legge, potevasi ripetere ciò che si diede: Si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest (Cit. Leg. 1 § 2 Dig. de condict. ob turp. etc.). MALEVILLE, sull'art. 1131 del Codice civile francese, inclina a credere ancora in vigore tale distinzione. 7. La falsa causa rende l'atto senza effetto e privo d'ogni principio di esistenza giuridica, e come tale non è suscettibile di ratifica (Lo stesso, ivi; PAILLET, sull'art. 1132 del Codice civile francese). 8. Si può provare con testimonii che la causa enunciata in una transazione è simulats; e che la causa reale è illecita, sopratutto in materia commerciale (Lo stesso, ivi). 9. Qualunque siano le distinzioni fra le obbligazioni senza causa e quelle fondate su falsa causa, devesi tuttavia riconoscere che l'obbligazione derivante da una causa falsa è veramente in sè senza causa, perchè non è fondata salvo che sopra un errore (BOILEUX, sull'art. 1131 del Codice civile francese).V. l'articolo 1109. 10. L'obbligazione contratta da un uomo di pagare una somma ad una ragazza per indennizzarla dei pregiudizi che le ha arrecati colle sue visite frequenti ed assidue, le quali allon tanarono il di lei matrimonio con altri, non ha una causa illecita ed immorale; essendo permesso, ed anzi obbligatorio, il riparare i torti comunque cagionati ad altri. Se l'obbligazione però si fosse contratta da un minore, dovrebbe essere ratificata alla maggiorità per avere effetti (Journal du Palais, t. XIX, p. 682 e seg.). § III. Degli effetti dei contratti. Articolo 1123. I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge. L 156 Dig. depositi; Leg. 52 Dig. de verb. obi.; Leg. 23 in medio, Leg. 35, 100, 153 Dig. de reg. jur.; Nov. 136, cap. 1, in fine; Leg. 80 Dig. de solut.; Inst. quib. mod. toll. obl., § 4; Leg. 1 Cod. quand. lic. ab ent. disc.; Leg. 1 ppio, Leg. 7 § 7, Leg. 58 Dig. de pactis ; Leg. 3 Cod. de resc. vend.; Leg. 5 § 1 Dig. dict. tit.; Leg. 1 § 1 Dig. de act. emti; Leg. 2 § 3 Dig. de obl.; Leg, 29 § 4 Dig. mandati; Leg. 5 Cod. de oblig. Cod. civ. francese, art. 1134. Sardo, art. 1225. Parmense, art. 1107.- Estense, art. 1184. Austriaco, V. SS 914, 920. Annotazioni. 1. Contractus legem ex conventione accipiunt (Cit. Leg. 1 § 6 Dig. depositi). Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est (Cit. Leg. 38 Dig. reg. jur.). de = 2. Conventiones posteriores, licet non scriptæ, in contractibus in quibus scriptura non requiritur, prioribus etiam scriptis derogant (FABRO, Cod., 1. IV, t. 28, def. 5). — V. Leg. 12 Cod. de pactis; Leg. 17 Cod. de fide instr. Scriptura adhiberi solet, non ad substantiam actus, sed ad rei gestæ probationem (Leg. 4 Ing. de fide instr.; Leg. 5 Cod. de transact.). 3. Salvo nei casi tassativamente contemplati dalla legge, il giudice non può modificare ovvero restringere gli effetti di un'obbligazione che furono regolarmente assunti: non si può cosi limitare la mercede promessa ad un mediatore in somma certa, allegandola esorbitante (Tavola decennale di giurisprudenza, vo Contratti, ni 33 e seg.; BETTINI, t. II, p. 839). S'intende non trattarsi di mediazione illecita, come sarebbe quella di trattare e di conchiudere un matrimonio, che di regola nuoce alla libertà del consenso degli sposi (Ivi, vo Sensale, ni 11 e seg.).— V. però BETTINI, t. II, pag. 392. Per lo passato era norma forense che rendendosi una convenzione troppo onerosa col tratto del tempo, il giudice potesse talvolta ridurla all'equità (THESAURO, dec. 226; RICHIERI, Instit., § 1862). Continua, secondo il nostro avviso, la regola che le convenzioni debbono intendersi rebus sic stantibus. 4. Non si deve far luogo a conseguenze giuridiche diverse da quelle nascenti dalle convenzioni prese quali sono. La sentenza nella quale si fosse ciò fatto sarebbe nulla (Tavola decennale di giurisprudenza, vo Contratti, n° 36). 5. Di regola nei contratti l'offerta può rivocarsi sino all'accettazione, ma non dopo, sebbene non ancora conosciuta; il che accade specialmente nelle vendite per corrispondenza o lettera (ZACHARIÆ, t. 1, § 343 e note). Havvi però su ciò dissenso fra gli autori (Ivi e TOULLIER, tom. VI, ni 29, 30; TROPLONG, Della vendita, no 24; PARDESSUS, Del diritto commerciale, t. I, pag. 250, ecc.). 6. La violazione, come dicesi, della legge del contratto può dar luogo a cassazione soltanto allorchè, col travisarsi la volontà dei contraenti, venga pure travisata la natura del contratto (Raccolta di massime della Corte di cassazione subalpina, pag. 23). — V. pure Tavola decennale di giurisprudenza, vo Contratti, ni 13 e seg., vo Cassazione, passim; e MERLIN, vo Convenzione, § 5, e v° Cassazione, § 2. Articolo 1124. I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano. V.le Leggi citate all'articolo precedente; e Leg. 90, 183 Dig. de reg. jur.; Leg. 91 § 3 in fine Dig. de verb. obl.; Leg. 31 § 20 Dig. de edil. edict.; Leg. 2 § 3 Dig. de obl. et act.; Inst. de act, $$ 28, 29, 30; Leg. 34 Dig. de reg. jur.; arg. Leg. 13 § 31, Leg. seq. et passim Dig. de act. emti; Leg. 66 ppio Dig. de contrah. Cod. civ. francese, art. 1134, 1135. 1089. Parmeuse, art. 1107, 1108. Annotazioni. 1. Ea quæ sunt moris et consuetudinis in bona fidei judiciis debent venire (Cit. Leg. 31 § 20 Dig. de ædil. edict.; FABRO, Cod., 1. IV, t. 7, def. 21). Il diritto romano per regolare gli effetti dei contratti li ripartiva in contratti, negozi od azioni bonæ fidei et stricti juris, com'è noto, ed appare dalle citate Leggi. I Codici moderni abolirono quella distinzione, a vero dire poco conforme al diritto naturale. Tutti i contratti sono ora di buona fede, e devono eseguirsi come tali (MALEVILLE, sull'articolo 1134 del Codice civile francese, sul seguente e sui precedenti; TOULLIER, tom. VI, no 433 e seg.; ZACHARIÆ, t. 1, § 346, note). Il giudice negli affari ed azioni di buona fede, compendiati nel citato § 28 Inst. de actionibus, godeva per ragione d'equità d'un potere meno ristretto che non in quelle di stretto diritto (§ 30, ivi). Una savia equità deve presiedere attualmente agli uni ed agli altri nello stabilirne le giuridiche e legittime conseguenze. V.le ANNOTAZIONI all'art. precedente. = 2. Dal detto risulta che devesi applicare oggigiorno con cautela la Legge 99 Dig. de verb. obl. succit., che dava norme alquanto Due Sicilie, art. 1088, differenti: Quidquid adstringendæ obligationis est, id nisi palam verbis exprimatur, omissum intelligendum est; ac fere secundum promisso rem interpretamur, quia stipulatori liberum fuit verba late concipere; poichè l'art. 1137 deve combinarsi coll'art. 1124 surriferito, e col 1471, in sostanza quanto agli affari di buona fede conformi alle altre Leggi romane succitate. 3. Pacta aliquando ex æquitate interpretationem accipiunt. V. Leg. 14, 15, 16 Dig. pro socio; RICHERI, Inst., § 421.= Bona fides quæ in contractibus exigitur, æquitatem sum mam desiderat (Leg. 31 ppio Dig. depositi). 4. La pratica forense dimostra talora che non si adempiscono esattamente e con buona fede le obbligazioni dei contraenti per una parte e per l'altra; per modo che secondo l'elegante ed espressiva sentenza del nostro MANZONI, la ragione ed il torto non si possano separare e tagliare con un colpo così netto che ciascuno ne abbia la sua parte. 5. V. le varie regole riunite sull'art. 1131 in appresso, come connesse, ed in parte rife rentesi anche al presente articolo. Articolo 1125. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione. Articolo 1126. Se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso, sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede. Leg. 20 Cod. de pactis; Leg. 31 ppio Dig. de adq. rer. dom.; Leg. 15 Cod. de rei vind.; Leg. 72 Dig. dict. tit.; Annotazioni. 1. Già altre volte, specialmente all'articolo 1062, abbiamo avvertito che, secondo il sistema del diritto romano, era sempre necessaria la tradizione per la traslazione del do minio, giusta la citata notissima Leg. 20 Cod. de pactis: traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur; e che, a stare ai Codici, la proprietà si trasmette ora per effetto del solo consenso delle parti, e per forza della legge, accennando per altro alle eccezioni che tale regola soffre dirimpetto ai terzi, e sebbene si abbia un giusto titolo, in fatto di mobili, per il favore e la sicurezza del commercio. Vedansi inoltre gli articoli 707 e 710, colle ANNOTAZIONI, ed ancora per ampliazione TROPLONG, Della vendita, ni 37 e seg., ove discorre di tale necessità della tradizione presso i Romani per trasferire la proprietà, tolta di mezzo dal Cod. civ. franc., mantenuta però tale necessità nella vendita dei mobili, rispetto ai terzi, come ai ni 42, 8,279 ed altri, come sì in materia di società, 46. Svolge esso inoltre dottamente la teoria della tradizione nel medio evo, e sotto detto Codice civile francese, ai ni 266 e seg., abolite le tradizioni simboliche; e spiega infine le varie maniere di tradizione al no 275. Frattanto non vogliamo tacere quanto scrive al riguardo ZACHARIÆ, tom. 1, § 180: questo principio della trasmissione dei diritti per il solo effetto della convenzione, stabilito in Francia dalla nuova legislazione, può senza dubbio giustificarsi in teoria; ma nell'applicazione non mancherebbe di compromettere in un modo increscevole e doloroso la sicurezza delle proprietà; se da un canto non avesse ricevuto importanti restrizioni rapporto ai terzi, e se dall'altro canto gli inconvenienti che presenta non fossero in qualche maniera neutralizzati dalle regole sulla prova testimoniale. L'interesse della proprietà avrebbe forse volato la conservazione nel Codice civile francese del principio stabilito colla Legge dell'11 brumaio anno VII repubblicano, e per cui tutti gli atti traslativi di proprietà non poteFano opporsi ai terzi salvo dopo trascritti all'uffizio delle ipoteche. · V. ora l'art. 1932 e seg. 2. Anche MALEVILLE, sull'articolo 1141 del Codice civile francese, essenzialmente conforme al premesso 1126 del nostro Codice, osserva che va d'accordo colla succitata famosa Legge 15 Quoties Cod. de rei vindicatione, la quale voleva parimenti che fra due compratori della cosa, il primo che ne ottenesse il possesso fosse preferito, ancorchè ultimo nella data, mediante per altro che ignorasse la compra del primo; come osserva essere stata quella Legge abrogata quanto agli immobili (articolo 1583 del Codice civile francese, aggiunti gli articoli 711, 938, 1138). V. pure ZACHARIE, tom. 1, §§ 180, 205, ove nota che nel diritto francese la proprietà trasmettendosi per solo effetto delle convenzioni, indipendentemente dalla tradizione, ne avvenne che il Codice civile francese enumerando i diversi modi d'acquistare la proprietà, non fa più menzione della tradizione, e non ne tratta propriamente salvo all'occasione della vendita, e come un'obbligazione derivante da questo contratto. Difende però il sistema romano della tradizione, in ispecie rispetto ai terzi, come si vide. È al proposito nota la grande contesa fra gli scrittori, se, ogni cosa considerata, sia preferibile il sistema francese sull'acquisto del dominio per sola volontà delle parti, od il romano sull'acquisto mercè la tradizione, s'intende sempre con titolo: ex voluntate, vel ex possessione dominium quærere (V. TROPLONG, Delle donazioni e dei testamenti, ni 1141 e seg.; e Della vendita, ni 36 e seg., succitati). CUJACCIO, ad Leg. 1 Dig. de usurp., dopo rammentata la regola: nudis pactis, vel nudo consensu, nudave conventione dominium non mutatur, aggiunge: Dixerit aliquis cur non pactis, sed traditionibus dominia rerum transferuntur? An quia dominia rerum a naturali possessione cœperunt? Quod probabile est. = 3. Malgrado però il principio della necessità della tradizione per l'acquisto della cosa comprata, era regola che dall'istante che il venditore ed il compratore erano d'accordo sulla cosa e sul prezzo, la perdita o l'accrescimento di essa erano a pro o contro del compratore, giusta il succit. § 3 Inst. de emt. et vend. Inoltre la tradizione poteva essere soltanto finta e simbolica, mediante le clausole forensi del costituto o del precario (V. FABRO, Cod., 1. 11, t. 22, def. 4, 1. IV, t. 24, def. 24; TROPLONG, loc. cit., e MERLIN, yo Tradizione e v Rivendicazione, § 1, no 5; PотHIER, Delle obbligazioni, ni 143, 131 e seg., 663, e Della vendita, ni 58, 319 e passim). 4. L'articolo 1126 riguarda i soli mobili per loro natura indicati nell'art. 417, non quelli per determinazione della legge. Si sa quanto ai diritti incorporali, come i crediti, che il . cessionario non ha diritto verso i terzi, se non se dopo fatta l'intimazione al debitore della seguìta cessione; quindi fra due successivi cessionarii di uno stesso credito, quello che il primo avrà fatta al debitore l'intimazione della seguita cessione sarà preferito e considerato come proprietario del credito ceduto, quantunque il cessionario posteriore abbia conseguito il possesso del titolo costitutivo del credito (SIREY, tom. XXXII, part. 2, pag. 302). V. l'articolo 1539 in appresso e ANNOTAZIONI, ed articolo 415. 5. Acciocchè la proprietà delle cose mobili si possa acquistare e trasmettere a riguardo sempre dei terzi, è necessario il farne l'effettiva consegna e reale, senza che più possa bastare la fittizia (TOULLIER, tom. VII, no 36; POTHIER, Delle obbligazioni, no 551). 6. La vendita d'un taglio di bosco è vendita di cosa mobile; e se fu venduto successivamente a due compratori, quello al quale fu fatta la tradizione deve essere preferito. La tradizione poi risulta per il taglio intiero da un principio d'operazione di recisione (SIREY, tom. XXI, p. 1, pag. 109). — V. gli articoli 410 e seg., colle ANNOTAZIONI. 7. V. gli articoli 1932 e 1942 sulla trascrizione, ed articolo 1218. Quanto alla trascrizione secondo il Codice novello, V. CESANO, Opuscolo relativo, già citato all'articolo 1056. Articolo 1127. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto. Articolo 1128. Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per se medesimo. Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne profittare. Articolo 1129. Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione. ១ 1. Leg. 9 Dig. de probat.; Leg. 13 Cod. de contr. et comm. stip.; Leg. 7 § 8, Leg. 25 § 1, Leg. 40 ppio, Leg. 57 § 1 Dig. de pactis.; Leg. 143, 177 Dig. de reg. jur.; Leg. 133, 137 § 8 Dig. de verb. obl. Inst. de inut. stip., SS 4, 19; Leg. 38 § 17 et seq., Leg. 110, 126 § 2 Dig. de verb. obl.; Leg. 17 § 4, Leg. 23 Dig. de pactis ; Leg. 9 § 4 Dig. de reb. cred.; Leg. 11 Dig. de obl. et act.; Leg. 73 § 4 Dig. de reg. jur.; Leg. 64 Dig. de contr. emt.; Leg. 3 Cod. de inut. stip.; tot. tit. Cod. si quis alteri. Inst. de inut. stip., $$ 3, 5, 21; Leg. 38 ppio et §§ 1, 2, Leg. 81, 83 ppio; Leg. 97 § 1 Dig. de verb. obl.; Leg. 65 Dig. de fidej.; tot. tit. Dig. ratam rem hab. 3. Inst. de inut. stip., SS 4, 19, 20; Leg. 3, 6 Cod. dict. tit.; Leg. 38 $ 17, 20 et seq.; Leg. 55, 56 § 2, Leg. 118 § 2, Leg. 141 § 5 Dig. de verb. obl.; Leg. 34 § 2 Dig. de solut.; Leg. 3 Cod. de donat. quæ sub mode. Cod. civ. francese, art. 1122, 1119, 1120, 1121. Sardo, art. 1209, 1206, 1207, 1208. Parmense, art. 1095, 1092, 1093, 1094. Due Sicilie, art. 1076, 1073, 1074, 1075. 1157, 1158, 1159. Annotazioni. 1. Plerumque tam heredibus nostris quam nobismetipsis cavemus (Cit. Leg. 9 Dig. de probat. et præsumpt.). 2. Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando, quisquam alteri cavere potest (Cit. Leg. 73 § 4 Dig. de reg. jur.). = BIGOT-PRÉA MENEU diceva al riguardo al Corpo legislativo di Francia (Discorsi, tom. IV, pag. 73): Dalla necessità del consenso di colui che si obbliga risulta che nessuno può obbligare un altro. La succitata Legge 38 § 17 Dig. de verb. obl. aggiunge altri motivi. In tal legge sta scritto: alteri stipulari nemo potest....; inventæ sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc ut unus Austriaco, SS 918, 881. Estense, art. 1160, quisque sibi adquirat, quo sua interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea. = -Fu detto che l'interesse è il gran movente delle azioni umane: quindi anche la giuridica eccezione: tua non interest. Chi però dichiarò di fare causa e fatto per altri, deve essere condannato anche in proprio per gli stessi (BETTINI, tom. II, pag. 230; Tavola decennale di giurisprudenza, vo Obbligazioni, no 18). 3. È chiaro che se stipulo con voi per un terzo, questo non è obbligato a mantenere ciò che ho stipulato per esso lui; e che voi stesso non siete obbligato verso quel terzo col quale non avete contrattato: come è palese |