Imej halaman
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I numeri laterali segnano le pagine della prima edizione.

Diritti di traduzione e riproduzione riservati alla Società Editrice.

Wec. Nov. 28, 1900.

DELLA COMUNIONE

CAPO I.

Concetto della comunione Diritti del condomini.

SOMMARIO. - 1. Di quale comunione qui si parla - Comunioni regolate da speciali disposizioni di legge. - 2. La comunione è un modo di essere della proprietà - Differenza sostanziale tra la comunione e la società.

3. La comunione può sorgere dal fatto Comunione d'un edificio per essersi costrutto a spese comuni, ma sul suolo di uno degli edificanti - Se la comunione si acquisti, nell' ipotesi, quantunque non risulti da atto scritto. - 4. Quote dei compartecipanti - Si presumono eguali Applicazione del principio al caso di acquisto di stabili in comune. 4 bis. Il comunista che possiede la cosa comune la possiede nell'interesse di tutti - Tale possesso non può indurre la prescrizione a suo favore In quali casi può il partecipante prescrivere. - 5. I frutti della cosa comune appartengono a tutti i condomini Non basta il possesso esclusivo della cosa perchè siano attribuiti al solo condomino che possiede. - 6. Acquisti fatti da un condomino in suo nome con danaro comune - A chi appartengono - Principii generali. - 7. Applicazione di questi principii ad un esempio. - 8. Applicazione dei medesimi ad altro. 9. Alienazione della cosa comune fatta da un condomino Se sia valida. - 10. L'alienazione fatta dal condomino non impedisce agli altri di comprendere nella divisione la cosa alienata - Quid se nella divisione sia assegnata in parte all'alienante ed in parte ad altro condomino. - 11. I condomini possono rivendicare dal terzo acquirente la cosa comune - Nè sono tenuti a premettere la divisione. - 12. Uno solo dei condomini può rivendicare la cosa comune posseduta dal terzo.

13. Se il rivendicante, in questo caso, abbia il diritto di ritenere a sè il possesso esclusivo della cosa rivendicata sinchè gli altri condomini non l'abbiano rimborsato delle spese da lui sostenute pel giudizio di rivendicazione. 14. Ipoteca accordata dal condomino sulla cosa comune Suoi effetti. - 15. Diritti d'uso o d'usufrutto costituiti dal condomino nella cosa comune - Servitu da lui imposta - Se i condomini possano impedirne l'esercizio.

1. << Dal Codice austriaco, così si legge nella relazione Pisanelli sul progetto del secondo libro del Codice presentato al Senato 1 - RICCI, Corso teorico-pratico di Diritto civile

V

1

del Regno, venne il divisamento di compendiare in due titoli di • questo libro i principii generali che reggono la comunione e la teoria del possesso. Il Codice francese e i Codici italiani in vigore hanno, sparse in vari luoghi, parecchie disposizioni speciali intorno la comunione, ma non vedonsi in essi raccolti ed ordinati insieme i canoni fondamentali d'ogni specie di comunione. Vi è comunione per mescolanza di materie, comunione di muri, comunione fra partecipanti all'uso di un'acqua, fra coeredi, fra coniugi e fra soci, e ciascuna di tali comunioni ha le sue regole speciali. Seguendo un ordine più logico e sicuro, si formularono i principii generali della comunione. A quest'effetto si tolsero dalle disposizioni relative a certe comunioni quelle che possono avere un carattere generale applicabile a tutte od alla maggior parte di esse, e compendiate tali norme generali in un solo titolo, le regole particolari vennero rinviate a ciascuna specie di comunione ».

Da queste espressioni apparisce che il concetto del legislatore è stato quello di rendere applicabile a qualsiasi specie di comunione le regole generali contenute nel titolo di che ora ci occupiamo, tranne nei casi in cui, a riguardo di qualche comunione speciale, è diversamente disposto. Valga un esempio a chiarir meglio la cosa. Una delle regole generali che governano la comunione è, che nessuno dei condomini può fare sulla cosa comune innovazione se gli altri non vi consentono. Ora, a questa regola la legge ha derogato in fatto di comunione di muri, permettendo al comproprietario del muro comune di appoggiarvi o applicarvi nuove opere, farvi incavi o altre simiglianti cose senza il consenso dell'altro comproprietario; a riserva però di questa e di altre eccezioni dalla legge stabilite, in tutto il resto si applicano anche ai muri comuni le regole proprie della comunione.

2. La comunione altro non è che un modo di essere della proprietà, imperocchè è la proprietà appartenente a più persone che costituisce la comunione; onde, nel rapporto tra la medesima cosa con più persone che vi hanno diritto sta il concetto o l'essenza della comunione stessa. Tra la comunione e la società vi possono essere dei punti di contatto, ma la differenza tra l'una e l'altra è marcatissima e sostanziale, e conviene tenerne conto

« SebelumnyaTeruskan »